Decreto sicurezza, Mattarella ferma i soldati-poliziotti: resta il fermo preventivo per i minorenni

Il decreto sicurezza del 20 ottobre perde i poteri di polizia ai militari dopo lo stop del Quirinale, ma tiene il fermo preventivo per i minorenni. Cosa cambia.

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Il Consiglio dei ministri ha approvato martedì 20 ottobre 2026 un nuovo decreto sicurezza, tre giorni dopo gli scontri di piazza Duomo a Milano. Dopo il confronto con il Quirinale di Sergio Mattarella è saltata la norma voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto sui poteri di polizia giudiziaria ai militari. Resta invece il fermo preventivo per i minorenni, annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

La notizia conta perché il decreto è già in vigore e tocca la libertà personale dei ragazzi. Il nostro giudizio è netto. Il Quirinale ha fatto bene a fermare i soldati con poteri da poliziotti, e i fatti lo dimostrano. Ma la lite sull’esercito ha coperto la norma più fragile del testo: un fermo che, per parole dello stesso Piantedosi, «si fonda sul sospetto di commettere reati». L’articolo 13 della Costituzione dice un’altra cosa. Il Parlamento ha 60 giorni per riscriverla, e deve farlo.

Cosa è successo a Milano il 17 ottobre

Sabato 17 ottobre il corteo contro il caro vita del movimento Italia in Piazza è degenerato nel centro di Milano. Gruppi di giovani con il volto coperto hanno lanciato sassi, transenne e bombe carta contro le forze dell’ordine in via Broletto, in Galleria e in piazza Duomo. La polizia ha risposto con cariche, lacrimogeni e idranti. La piazza è stata evacuata.

I bilanci diffusi dopo la giornata parlano di circa 60 persone fermate, più della metà minorenni, e di almeno 25 feriti, tra cui una decina di agenti. Due poliziotti sono stati colpiti alla testa con cubetti di porfido e hanno avuto bisogno di punti. Nello stesso giorno ci sono stati scontri anche a Torino e a Bologna, dove i feriti tra le forze dell’ordine sono stati decine. La rabbia di chi ha visto le vetrine rotte e gli agenti feriti è fondata.

Cosa prevede il decreto approvato il 20 ottobre

Il decreto si intitola «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile» e ha 8 articoli. Il cuore è un nuovo reato: la partecipazione violenta a una manifestazione pubblica. Chi si unisce a un gruppo di almeno 5 persone e lancia oggetti o mette in pericolo gli altri rischia da 2 a 5 anni di carcere e fino a 20.000 euro di multa. La pena cresce per chi ha il volto coperto o colpisce infrastrutture di pubblica utilità. Chi organizza i gruppi, anche con i social, rischia da 4 a 12 anni.

Il testo estende poi l’arresto in flagranza differita, cioè eseguito dopo i fatti grazie alle immagini, anche ai minorenni. Aggrava il danneggiamento commesso in gruppo. Rende procedibili d’ufficio le lesioni lievi agli agenti. Introduce l’avviso orale del questore e il divieto di raduno anche per i ragazzi tra 14 e 18 anni. Prevede una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro ai genitori dei minorenni coinvolti nelle violenze, raddoppiata in caso di recidiva. Infine manda 500 militari in più a Milano fino al 31 dicembre 2026.

Perché il Quirinale ha ragione sui militari

Crosetto chiedeva che i 500 soldati avessero per tre mesi funzioni di polizia giudiziaria: arrestare, fare indagini sotto la guida di un pubblico ministero. Secondo le ricostruzioni uscite dopo il Consiglio dei ministri, le riserve del Quirinale erano condivise da Piantedosi e dal capo della Polizia Vittorio Pisani. Il nodo è la formazione. La norma è stata tolta prima del voto del governo. Crosetto ha commentato di essere «deluso e preoccupato». Piantedosi ha definito il dialogo con il Colle «molto fluida, serena».

I fatti danno ragione al Quirinale. L’operazione Strade Sicure esiste dal 2008 e la legge 125 di quell’anno dà già ai militari la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. Possono identificare le persone e fare perquisizioni sul posto, sotto la direzione di prefetti e questori. Non possono arrestare né indagare. Per quello servono anni di addestramento specifico, che un paracadutista della Folgore non ha. I 500 soldati a Milano faranno pattuglie miste con gli agenti, come già accade in altre città. Il presidente della Repubblica comanda le forze armate ed emana i decreti: ha usato il suo ruolo nel modo giusto.

Il fermo preventivo sul sospetto e l’articolo 13 della Costituzione

Qui sta il punto debole del decreto. Il fermo preventivo esisteva già per gli adulti nelle manifestazioni. Ora viene esteso a «chi turba la sicurezza in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone» e ai minorenni. In conferenza stampa Piantedosi ha detto che la misura «si fonda sul sospetto di commettere reati», anche nei confronti dei minori, per un fenomeno che ha definito «inedito». Le versioni circolate sulla durata divergono: 12 ore per alcune, 24 per altre. Divergono anche sull’età minima, 14 o 16 anni. Conterà solo il testo in Gazzetta Ufficiale.

La Costituzione, all’articolo 13, fissa una regola chiara. La libertà personale si limita solo con un atto motivato di un giudice. La polizia può agire da sola solo in casi eccezionali di necessità e urgenza, previsti dalla legge. Deve avvisare il magistrato entro 48 ore, e il magistrato deve convalidare nelle 48 ore successive, altrimenti il provvedimento decade. Un fermo basato sul sospetto, applicato a un sedicenne che passa in una via affollata, è lo strumento che più rischia di cadere al primo ricorso.

I ragazzi tra 14 e 18 anni: cosa cambia davvero

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha spiegato che il primo articolo introduce una presunzione di capacità di intendere e di volere per i ragazzi tra 14 e 18 anni. La norma era in un disegno di legge fermo in Parlamento e ora, con il decreto, «acquista efficacia immediata». Giorgia Meloni l’ha riassunta così: oggi lo Stato deve dimostrare ogni volta che il ragazzo capiva quello che faceva, da ora si presume che lo capisse, salvo prova contraria.

Una convinzione diffusa va corretta con un fatto. Non è vero che oggi i minorenni non rispondono dei reati. Per l’articolo 98 del Codice penale un ragazzo tra 14 e 18 anni è già imputabile, se il giudice accerta che era capace di intendere e di volere, e la pena viene ridotta. Il decreto non rende punibile chi oggi non lo è. Rovescia l’onere della prova: sarà il ragazzo, non lo Stato, a dover dimostrare la propria immaturità. Nordio ha sostenuto che il testo non limita la libertà di manifestare ma «ne costituisce una sorta di garanzia». Resta il fatto che a pagare il prezzo del rovesciamento sono i più giovani, anche quelli che con le violenze non c’entrano.

Lo slogan sui genitori e il Codice civile del 1942

Meloni ha presentato il decreto con una formula semplice: «Chi rompe paga, anche i genitori dei minorenni». La responsabilità dei genitori per i danni causati dai figli minorenni, però, non nasce oggi. È scritta nell’articolo 2048 del Codice civile, in vigore dal 1942. I genitori rispondono dei danni dei figli che vivono con loro, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

Le novità vere sono due e vanno dette con precisione. La sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro è nuova, e colpisce anche i genitori di ragazzi non imputabili. Nuova è anche la corsia veloce: il prefetto potrà ingiungere subito il pagamento per i danni a beni pubblici, mentre i privati avranno un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Sono strumenti di rapidità, non un principio nuovo. Presentarli come una rivoluzione racconta meno di quanto promette.

Il modello che esiste già: il Daspo con la convalida del giudice

Un modello che regge davanti alla Costituzione esiste da decenni. È il Daspo degli stadi, introdotto dalla legge 401 del 1989. Il questore vieta l’accesso alle partite al tifoso violento e può imporgli l’obbligo di firma. Quell’obbligo, che limita la libertà personale, va comunicato al pubblico ministero entro 48 ore e convalidato da un giudice nelle 48 ore successive. Se la garanzia basta per un ultrà con precedenti, basta anche per un sedicenne in piazza. Si punisce chi spacca, non chi potrebbe farlo.

Cosa succede adesso e cosa chiediamo

Il decreto è in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per l’articolo 77 della Costituzione, il Parlamento deve convertirlo in legge entro 60 giorni, altrimenti decade. È in quella sede che il testo può e deve cambiare.

Chiediamo a maggioranza e opposizione di legare il fermo preventivo a fatti concreti e documentati, non al sospetto, e di prevedere la convalida rapida di un giudice, come già avviene per il Daspo. Chiediamo a Nordio di ritirare la presunzione di capacità per i quattordicenni, lasciando al tribunale per i minorenni il compito di valutare caso per caso. Chiediamo al governo di dire con chiarezza, in Gazzetta Ufficiale, da quale età e per quante ore vale il fermo, perché due versioni diverse di una norma sulla libertà personale non sono accettabili.

Chi è arrabbiato per Milano merita norme che reggano in tribunale e davanti alla Corte costituzionale. Lo Stato forte si misura in sentenze, non in sospetti.

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Tag:Politica