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«Da maggio quell’agenzia non mi ha più versato un euro, e già prima pagava in ritardo». Lo racconta A., 38 anni, traduttrice freelance con partita Iva in Emilia-Romagna, che da un anno e mezzo lavora per un’agenzia con sede in Italia senza un contratto firmato: incarichi per email, riepiloghi mensili, fatture. Cinque mesi di lavoro consegnato e mai pagato, mentre le richieste di nuove traduzioni continuano ad arrivare ogni settimana.
«Ho lavorato cinque mesi e quel lavoro va pagato»: la traduttrice che l’agenzia ha smesso di pagare
La traduttrice A. riceveva dall’agenzia incarichi quotidiani per email e veniva pagata con regolarità fino alla fattura di maggio 2026; da allora i bonifici si sono fermati e i solleciti sono rimasti senza risposta. «Ho scritto un sollecito dopo l’altro, sempre per email, e dall’altra parte solo silenzio», spiega nel messaggio che ci ha mandato. Non è sola. «Un collega sta peggio di me. Io, quando ho visto che i pagamenti slittavano, ho cominciato ad accettare meno lavoro. Lui no, ha continuato come se niente fosse».
Il collega ha sentito un avvocato. «Gli è stato detto che le nostre carte non bastano per fare causa, perché manca un contratto vero e proprio e gli incarichi ci arrivavano con la posta normale, non con la PEC», riferisce la traduttrice. La PEC è la posta elettronica certificata, quella che vale come una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Eppure in mano lei ha parecchio. C’è un accordo di riservatezza firmato da lei e dall’amministratore delegato, in cui l’agenzia si impegna a pagare nei tempi stabiliti; i tempi stanno in un documento di benvenuto che parla di 60 giorni, con un margine di 20 in più o in meno. Ci sono diciotto mesi di email di assegnazione confermate dai responsabili di progetto, gli ordini mensili con l’importo da fatturare generati dal sistema dell’agenzia e le fatture saldate da agosto 2025 a maggio 2026. «Mi sembra impossibile che con tutto questo, compresi i riepiloghi che mi mandano loro a lavoro finito, non ci sia abbastanza per agire», scrive.
Il conto, per lei, è semplice. «Sono in piena attività, mandano ancora lavori. Io ho lavorato cinque mesi e in un modo o nell’altro devono pagarmi». Pensa a problemi di cassa, perché fino alla primavera l’agenzia pagava e aveva una buona reputazione. «Le ragioni a me cambiano poco. Se non rispondono alle email e non mi offrono alcuna prospettiva, devo muovermi io. Non sto facendo scene».
La sua storia non resta un caso isolato. Secondo i dati Istat su occupati e disoccupati di luglio 2026, in Italia gli occupati indipendenti, cioè chi lavora senza vincoli di subordinazione, sono 5 milioni 301 mila su 24 milioni 370 mila: più di un lavoratore su cinque.
Un contratto freelance con partita Iva vale anche senza firma e senza PEC
Per il codice civile il contratto d’opera del lavoratore autonomo, previsto dall’articolo 2222, non richiede la forma scritta: nasce anche da uno scambio di email, e la PEC serve solo a dimostrare con certezza data e consegna di un messaggio. Con l’ordinanza n. 11606 del 2018 la Corte di Cassazione ha ricondotto la posta elettronica semplice alle riproduzioni informatiche dell’articolo 2712 del codice civile: fa piena prova dei fatti che rappresenta, se chi la riceve contro di sé non ne contesta la conformità.
La legge, anzi, va nella direzione opposta a quella del parere riferito al collega. L’articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81 sul lavoro autonomo considera abusivo il rifiuto del committente di mettere il contratto per iscritto e dà al lavoratore il diritto al risarcimento dei danni. Se un contratto formale manca, il peso di quell’assenza ricade su chi doveva proporlo, non su chi ha lavorato.
Senza PEC non vuol dire senza diritti.
Un dettaglio va però fatto esaminare a un legale. L’accordo di riservatezza prevede che le liti non risolte in via amichevole vadano a un arbitrato secondo il regolamento della Camera di commercio internazionale, nella città dell’agenzia. Se quella clausola copre anche i pagamenti, l’agenzia potrebbe usarla per contestare la strada del giudice ordinario.
La legge sul lavoro autonomo fissa i tempi di pagamento e gli interessi di mora
La legge n. 81 del 2017, all’articolo 2, estende ai lavoratori autonomi che lavorano per le imprese il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 sui ritardi di pagamento: gli interessi di mora scattano da soli, senza bisogno di diffida, dal giorno dopo la scadenza. Se nessun termine è stato pattuito, la scadenza è di 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Il decreto aggiunge che i termini oltre i 60 giorni vanno concordati espressamente e provati per iscritto, mentre la legge sul lavoro autonomo considera abusive e prive di effetto, tra committente e lavoratore autonomo, le clausole che fissano pagamenti oltre 60 giorni dalla fattura. La flessibilità di 20 giorni in più promessa dal documento di benvenuto, quindi, contro una freelance non vale. Nelle sue fatture la traduttrice non ha scritto la scadenza a 60 giorni: non serve, perché la scadenza viene dall’accordo o, in mancanza, dalla legge.
Sul ritardo corrono interessi pari al tasso della Banca centrale europea maggiorato di otto punti percentuali: su un credito di 10.000 euro, gli otto punti da soli valgono 800 euro l’anno. Al creditore spettano poi, per l’articolo 6 del decreto, 40 euro forfettari e il rimborso dei costi sostenuti per recuperare il credito.

Il torto, quindi, sta da una parte sola. Un’agenzia che continua ad assegnare lavoro e lascia scadere da mesi le fatture di quello già consegnato si sta finanziando con il lavoro dei suoi collaboratori, e fa concorrenza sleale a chi paga puntuale. Deve saldare le fatture con gli interessi e i 40 euro previsti. La legge del 2017 esiste da nove anni, ma per un credito di poche migliaia di euro costringe ancora a mettere mano al portafoglio prima di vedere un soldo: è lì che il Parlamento deve intervenire.
Dalla lettera di diffida al decreto ingiuntivo, i passi per farsi pagare
Il primo passo per una freelance non pagata è una lettera di diffida e messa in mora, meglio se inviata con PEC o raccomandata, con l’elenco delle fatture, gli interessi maturati e un termine per pagare; se resta senza risposta, si chiede al giudice un decreto ingiuntivo, che non è una causa ordinaria.
Il decreto ingiuntivo, previsto dall’articolo 633 del codice di procedura civile, è un ordine di pagamento che il giudice emette sulla base di una prova scritta del credito, senza sentire prima il debitore. Nel provvedimento il giudice liquida anche le spese legali, a carico di chi non ha pagato. Solo se l’agenzia presenta opposizione nei termini indicati nel decreto si apre una causa vera, ed è lì che email, ordini mensili e pagamenti passati diventano decisivi.

Due avvertenze contano più delle altre. Una sentenza vinta contro chi non ha soldi resta sulla carta, e se l’azienda entra in una procedura di crisi le azioni dei singoli creditori si bloccano: per questo il tempo gioca contro chi aspetta. Serve un civilista, non un avvocato del lavoro, perché una partita Iva non è una dipendente; le associazioni dei traduttori con legali convenzionati possono abbassare i costi. Il compenso dell’avvocato si concorda prima, e il cliente ha diritto a un preventivo scritto.
La traduttrice spera di non arrivare in tribunale. «Mi auguro che davanti alla lettera di un avvocato si decidano a pagare, e che altrimenti basti l’ingiunzione». Il prossimo passo, per lei e per il collega, è proprio quella lettera, con un termine preciso e il conto degli interessi. Poi, se il silenzio continua, il giudice. Cinque mesi di traduzioni consegnate non sono un favore: sono un debito.
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- Ultimo aggiornamento: 3 novembre 2026, ore 14:07.
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Fonti
- Gazzetta Ufficiale (2017). Legge 22 maggio 2017, n. 81, Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale.
- Ragioneria generale dello Stato (2002). Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
- Istat (2026). Occupati e disoccupati, dati provvisori di luglio 2026.





