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«A mio padre hanno messo davanti 500 euro, come se bastassero, e gli hanno detto che ormai alla pensione ci era quasi.» Comincia così il messaggio con cui P., 29 anni, della provincia di Bergamo, ci ha raccontato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di suo padre: operaio edile di 61 anni, assunto a tempo indeterminato nel 2019, mandato a casa con effetto immediato, senza preavviso e senza un euro di indennizzo scritto nella lettera.
«Ormai alla pensione ci sei quasi»: la proposta dei 500 euro all’operaio edile
L’operaio edile di 61 anni si è sentito offrire 500 euro per accettare il licenziamento circa un mese prima della lettera, secondo il racconto della figlia P.: il titolare gli avrebbe spiegato che un cantiere non sarebbe più partito. «Gli ha detto che il lavoro previsto era saltato e che lui era l’ultimo assunto. Non è vero, tra l’altro», scrive lei. Poi il consiglio che in famiglia nessuno ha dimenticato: «Al posto tuo mi prenderei la disoccupazione e me ne resterei a casa tranquillo».
La trattativa, a sentire la figlia, non finiva lì. «Gli ha offerto anche altri mille euro, tirati fuori di persona, presentati come una cortesia.» E aggiunge il dettaglio che pesa più di tutti gli altri: «Papà quel colloquio l’ha registrato dall’inizio alla fine». Per i giudici del lavoro la registrazione di una conversazione a cui si partecipa, fatta per difendere un proprio diritto, può entrare in causa come prova.
La lettera arriva il giorno in cui ci scrive. «Licenziato per motivo oggettivo, effetto immediato, niente preavviso. Hanno mandato via soltanto lui.» Nel testo, riferisce P., l’impresa sostiene di aver cercato per il padre un altro posto senza trovarlo. «A noi non risulta. A papà nessuno ne ha mai fatto parola. E di un indennizzo, in quel foglio, non c’è nemmeno l’ombra.»
Poi la frase che spiega il resto. «Era l’unico straniero della ditta e il più anziano di tutti. Hanno scelto lui, mentre gli altri cantieri sono aperti e vanno avanti.» Il contratto, racconta, l’ha cercato nella posta elettronica senza trovarlo: «Credo gli abbiano dato solo la copia di carta». E chiude con poche parole: «Questa storia mi toglie il sonno, non so da che parte cominciare».
Quella del padre di P. non è una storia isolata: nel 2024 l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha contato 367.000 licenziamenti di natura economica nei contratti a tempo indeterminato, mille al giorno, domeniche comprese.
Licenziamento con effetto immediato, ma il preavviso va pagato comunque
Un licenziamento per giustificato motivo oggettivo può avere effetto immediato, ma in quel caso l’articolo 2118 del Codice civile obbliga il datore di lavoro a pagare l’indennità sostitutiva del preavviso, cioè lo stipendio dei giorni previsti dal contratto collettivo. Per gli operai edili sono pochi giorni. Pochi, ma dovuti.
C’è poi un’altra regola che rende quella proposta da 500 euro ancora più stonata. Chi è stato assunto dopo il 7 marzo 2015, come il padre di P., rientra nel contratto a tutele crescenti del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. L’articolo 6 di quel decreto prevede che il datore, per chiudere la lite, possa offrire una somma pari a una mensilità per ogni anno di servizio, da un minimo di tre, esente da tasse e contributi, versata con assegno circolare e firmata davanti al sindacato o all’Ispettorato del lavoro. Per quasi sette anni di cantiere, in un’impresa con più di 15 dipendenti, vuol dire circa sette stipendi; nelle imprese più piccole la cifra si dimezza.
Cinquecento euro in mano non sono una buonuscita.
Un’offerta fatta a voce, fuori da qualsiasi verbale, non chiude nessuna lite. E il consiglio di «prendersi la disoccupazione» non regge alla prova dei conti: la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) dura al massimo due anni, mentre la pensione di vecchiaia arriva a 67. Per un uomo di 61 anni restano scoperti almeno quattro anni.
Quanti lavoratori perdono il posto per motivi economici in Italia
Secondo l’Osservatorio sul mercato del lavoro dell’INPS per il 2024, i licenziamenti di natura economica nei rapporti a tempo indeterminato sono stati 367.000, in crescita del 3 per cento sul 2023, contro i 104.000 licenziamenti disciplinari. Nel 2019 quelli economici erano 504.000: il calo c’è, ma il motivo economico resta la prima causa con cui un’impresa chiude un contratto stabile.

Per chi ha passato i 50 anni ritrovare un posto è più difficile di quanto dicano le medie. Le stime dell’Istat su occupati e disoccupati di luglio 2026 danno il tasso di occupazione tra 50 e 64 anni al 67,9 per cento, ma contano anche 4 milioni e 158.000 inattivi nella stessa fascia d’età: persone senza lavoro che spesso hanno smesso di cercarlo. Un operaio di 61 anni rischia di finire proprio lì.
Che cosa rischia l’impresa se il motivo economico non regge davanti al giudice
Se il giudice del lavoro ritiene ingiustificato un licenziamento per motivo economico, l’impresa con più di 15 dipendenti paga da 6 a 36 mensilità e, se il fatto alla base del licenziamento risulta inesistente, deve reintegrare il lavoratore, come ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024.
Le piccole imprese non sono più un porto franco. Con la sentenza n. 118 della Corte costituzionale, depositata il 21 luglio 2025, i giudici hanno cancellato il tetto di sei mensilità per i licenziamenti illegittimi decisi dai datori di lavoro sotto soglia: l’indennità resta dimezzata, ma il giudice può ora adattarla al caso concreto. La Corte ha chiesto al Parlamento di riscrivere la regola, e tocca al Parlamento farlo.
Poi c’è la scelta di chi mandare a casa. Quando i posti sono uguali, la Corte di cassazione chiede al datore di seguire criteri oggettivi e di buona fede, come l’anzianità e i carichi di famiglia, non la comodità. Se invece la scelta dipende dall’età o dalla nazionalità, il licenziamento è discriminatorio e quindi nullo, con il reintegro a prescindere dalle dimensioni dell’impresa. In quel tipo di causa il lavoratore porta gli indizi e il datore deve dimostrare che non c’entrano. Essere l’unico straniero, il più anziano e l’unico licenziato mentre altri cantieri lavorano sono gli indizi che il padre di P. porterà al giudice. E l’onere di provare che non c’era un altro posto per lui resta tutto all’impresa: una riga in una lettera non basta.
Sessanta giorni per impugnare: i passi che restano alla famiglia
Il licenziamento va contestato per iscritto entro 60 giorni dalla lettera, come prevede l’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604; poi ci sono 180 giorni per depositare il ricorso in tribunale o chiedere un tentativo di conciliazione. Il padre di P. il primo passo l’ha fatto: «È andato al sindacato e loro hanno spedito una PEC alla ditta per contestare il licenziamento», scrive la figlia.

Chi si trova nella stessa situazione ha alcune cose da fare subito. Recuperare la lettera di assunzione o la comunicazione di inizio rapporto, che indica il contratto collettivo applicato, e le buste paga. Non firmare nulla per accettazione. Presentare all’INPS la domanda di NASpI entro 68 giorni dalla fine del rapporto: il licenziamento, anche se contestato, non la fa perdere. La conciliazione davanti all’Ispettorato territoriale del lavoro è gratuita.
Per la famiglia di P. ora corre il termine dei 180 giorni, e la registrazione di quel colloquio è la carta più forte che hanno. Lei ha già deciso come andare avanti: «Se con il sindacato non si muove niente, bussiamo alla porta dell’ispettorato». Suo padre ha lavorato sette anni per quell’impresa. Merita qualcosa di più di 500 euro e di una lettera.
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Fonti
- Corte costituzionale (2025). Sentenza n. 118 del 2025, licenziamenti nelle piccole imprese.
- INPS (2025). Osservatorio sul mercato del lavoro, gennaio-dicembre 2024.
- Istat (2026). Occupati e disoccupati, luglio 2026.





