Ex dipendente di ditta fallita: «Anni di avvocati, ora il fondo INPS mi nega il TFR: dice che sono passati 5 anni»

Ditta fallita nel 2021, il fondo INPS nega il TFR a un ex dipendente per prescrizione: «Prima non potevamo chiederlo, nel passivo non c'eravamo»

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«È passato un mese e l’INPS ha scritto a ognuno di noi che i cinque anni erano trascorsi e che il tempo per chiederlo era finito.» A parlare è un ex dipendente di 54 anni della provincia di Treviso, T., che ha perso il lavoro nel 2021, quando la ditta in cui lavorava è fallita. Oggi il fondo INPS per il TFR gli nega la liquidazione per prescrizione. Prima, per cinque anni, lui e i colleghi hanno pagato di tasca loro solleciti e decreti ingiuntivi.

Ci ha raccontato la sua storia in un messaggio alla nostra redazione, e tutto comincia con la chiusura dell’azienda. «Nel 2021 la società dove lavoravo è fallita. Da allora, con altri colleghi e lo stesso avvocato, abbiamo pagato di tasca nostra diffide, cause e decreti ingiuntivi senza ricavarne niente», scrive l’ex dipendente. Poi è arrivata l’attesa: «Sono passati almeno due anni prima che un liquidatore prendesse davvero in mano l’azienda, siamo arrivati al 2023».

«Nel passivo non c’eravamo»: così il TFR degli ex dipendenti era sparito dai conti

Il TFR di T. e dei suoi colleghi non compariva nello stato passivo. È l’elenco ufficiale dei debiti che la procedura riconosce, ed è anche la base su cui l’INPS paga. Se ne sono accorti solo quando qualcuno di loro ha chiesto i soldi al Fondo di garanzia e la domanda è stata respinta. «Abbiamo capito che in quell’elenco i nostri crediti non c’erano proprio. Per il liquidatore e per l’INPS, in pratica, a noi non toccava niente».

Allora il gruppo ha chiesto di essere inserito. «La conferma ci è arrivata soltanto nel 2026, e dopo più nulla», racconta il lavoratore. A quel punto ognuno ha presentato la sua domanda al Fondo. Un mese dopo tutti hanno ricevuto la stessa risposta: termine scaduto. «Prima non potevamo chiederlo, proprio perché nel passivo non risultavamo», ripete T. Sul ricorso si fa poche illusioni: «Lo presenterò lo stesso, ma non so se servirà a qualcosa».

Lavorare e restare senza i soldi che ti spettano è una storia che abbiamo già raccontato, come quella della traduttrice con partita Iva rimasta da maggio senza un euro. La vicenda di T., però, non riguarda solo un’azienda che non paga. Riguarda l’ente pubblico che dovrebbe pagare al suo posto, e le regole che quell’ente si è dato da solo.

Il Fondo di garanzia INPS paga il TFR e il termine per chiederlo è di dieci anni

Il Fondo di garanzia dell’INPS, creato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, paga ai dipendenti il TFR e le ultime tre mensilità quando il datore di lavoro è insolvente. Per il TFR la prescrizione è di dieci anni. Lo scrive l’istituto nella sua scheda ufficiale sul Fondo di garanzia: la legge non fissa un termine speciale, quindi vale quello ordinario di dieci anni.

In passato l’INPS applicava cinque anni. Con la circolare n. 70 del 26 luglio 2023, al paragrafo 10.3, l’istituto ha messo per iscritto il termine di dieci anni per il TFR. Per le ultime tre mensilità di stipendio il termine resta invece di un anno. Su questo termine è intervenuta anche la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 3 gennaio 2020, n. 32.

T. racconta che la risposta parla di cinque anni. Se è così, l’INPS ha applicato a questi lavoratori una regola che lo stesso istituto ha abbandonato tre anni fa. Non serve interpretare niente: basta leggere la circolare.

Il termine parte dall’ammissione allo stato passivo, non dalla data del fallimento

Il termine per chiedere il TFR al Fondo di garanzia non parte dal fallimento. Parte da quando il lavoratore può presentare la domanda: secondo l’articolo 2 della legge 297/1982, quindici giorni dopo il deposito dello stato passivo reso esecutivo. Il codice civile, all’articolo 2935, fissa la stessa regola per tutti i casi: la prescrizione corre da quando il diritto si può far valere.

La procedura dell’INPS va nella stessa direzione. Il manuale della domanda telematica al Fondo di garanzia, aggiornato al 26 novembre 2025, chiede al lavoratore due cose: il numero di iscrizione allo stato passivo e la data in cui il curatore lo ha avvisato del deposito dello stato passivo esecutivo. Conta quella data, non quella della sentenza di fallimento.

Per T. il conto è semplice. L’ammissione è arrivata nel 2026, quindi il diritto di chiedere il TFR al Fondo è nato nel 2026 e si prescrive nel 2036. Anche con il vecchio termine di cinque anni si arriverebbe al 2031.

Un termine non può scadere prima che il diritto esista.

Fallimenti in aumento: 9.194 imprese nel 2024 secondo Cerved

Secondo l’Osservatorio procedure e liquidazioni di Cerved, società che analizza i dati delle imprese italiane, i fallimenti in Italia sono passati da 7.848 nel 2023 a 9.194 nel 2024. È un aumento del 17,2 per cento. Vuol dire quasi 1.350 aziende fallite in più in un anno, più di tre e mezzo al giorno.

Infografica TuttoNotizie. Fallimenti di imprese in Italia, 2023 e 2024: dove finiscono i TFR dei dipendenti. 2023: 7.848 fallimenti; 2024: 9.194 fallimenti. Fonte: Cerved, Osservatorio procedure e liquidazioni, 2025.
Infografica TuttoNotizie. Fonte: Cerved, Osservatorio procedure e liquidazioni, 2025

Dietro ogni procedura ci sono dipendenti che aspettano TFR e stipendi arretrati. Ogni stato passivo compilato tardi o incompleto sposta in avanti il giorno in cui possono rivolgersi all’INPS. Il Fondo esiste proprio per questo: lo Stato prende il posto dell’azienda che non paga. Se poi è il Fondo stesso a respingere le domande con un termine sbagliato, il lavoratore resta senza tutela due volte.

Chi si vede respingere la domanda ha 90 giorni per presentare ricorso

Contro il rifiuto del Fondo di garanzia si presenta ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla comunicazione. Lo si può fare anche tramite un patronato, gratis. Dopo si può andare davanti al giudice del lavoro. Al ricorso conviene allegare lo stato passivo esecutivo con il credito ammesso e citare il paragrafo 10.3 della circolare 70/2023.

Chi scopre di non essere nello stato passivo ha un’altra strada. Per i fallimenti aperti prima del 15 luglio 2022 vale l’articolo 101 della vecchia legge fallimentare. Per le procedure successive vale l’articolo 208 del Codice della crisi d’impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Entrambi ammettono domande tardive entro un termine fissato dal tribunale. Anche dopo quel termine si può fare una domanda ultratardiva, se il ritardo non dipende dal lavoratore: per esempio se non ha mai ricevuto l’avviso che il curatore deve mandare a ogni creditore.

Quando la domanda è in regola, la legge 297/1982 dà all’INPS 60 giorni per pagare. Due mesi, non cinque anni.

Infografica TuttoNotizie. TFR negato dal Fondo di garanzia INPS: i passi per contestare il rifiuto. 1. Domanda tardiva al curatore se esclusi dal passivo; 2. Ricorso al Comitato provinciale INPS; 3. Causa davanti al giudice del lavoro; 4. Pagamento del TFR da parte del Fondo. Fonte: INPS, circolare n. 70/2023; legge 297/1982; legge fallimentare e Codice della crisi.
Infografica TuttoNotizie. Fonte: INPS, circolare n. 70/2023; legge 297/1982; legge fallimentare e Codice della crisi

In questa vicenda il torto ha un indirizzo preciso. Stando al racconto di chi ha ricevuto la lettera, un istituto pubblico ha scritto una circolare e poi ha respinto le domande andando contro quella circolare. Tocca all’istituto correggersi. Il Comitato provinciale che esaminerà i ricorsi ha tutto quello che serve per annullare quei rifiuti. La direzione dell’INPS deve ricordare alle sue sedi le regole che ha scritto. Nessun lavoratore dovrebbe pagare un avvocato perché gli venga applicata una circolare dell’INPS.

Per T. e i suoi colleghi adesso i tempi sono stretti. Hanno 90 giorni dal rifiuto, arrivato in autunno, per il ricorso al Comitato provinciale, con lo stato passivo del 2026 allegato. Cinque anni dopo la chiusura della ditta, il loro TFR dipende da una data scritta su un documento che hanno già in mano. «Prima non potevamo chiederlo», dice lui. Adesso possono, e la legge sta dalla loro parte.

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