Pistoia, moglie fa causa al marito gay e chiede 50mila euro per i figli mai avuti: la vicenda si chiude con un accordo

A Pistoia una moglie fa causa al marito gay e chiede 50mila euro per i figli mai avuti. Cosa dice la Cassazione, l'articolo 122 e come è finita la vicenda.

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A Pistoia una donna ha fatto causa all’ex marito che nel 2019, dopo anni di matrimonio, le ha rivelato di essere omosessuale. La moglie ha chiesto 50mila euro di risarcimento per la maternità che, sostiene, le è stata negata. La causa non è arrivata a sentenza: secondo la ricostruzione pubblicata dalla stampa toscana, i due hanno chiuso con un accordo privato, in parallelo al divorzio. La notizia è arrivata oggi, 19 ottobre 2026, sui giornali nazionali.

Il caso conta perché mette alla prova un principio che per noi è netto: essere gay non è una colpa e non si risarcisce. Si risarcisce, se c’è stato, il silenzio. Se un coniuge conosce la propria condizione prima delle nozze e lascia che l’altro aspetti dei figli che non arriveranno, provoca un danno concreto e la giustizia civile italiana prevede già che paghi. Se invece lo capisce dopo e lo dice, fa la cosa giusta. Il metro è il tempo del silenzio, non l’orientamento. E la legge italiana, che su questo punto usa ancora una parola del 1975, va corretta.

Cosa è successo a Pistoia e cosa chiedeva la moglie

I protagonisti sono due coniugi pistoiesi, oggi divorziati. Non ne pubblichiamo i nomi: sono privati cittadini e la loro identità non aggiunge nulla alla notizia. Secondo la ricostruzione della moglie, il desiderio di un figlio era stato il punto fermo del matrimonio. Con il passare degli anni i rapporti tra i due si erano fatti sempre più freddi. La donna sostiene di aver proposto anche la fecondazione in vitro, cioè il concepimento in laboratorio con le cellule dei due coniugi, e che il marito si sia rifiutato di fornire il proprio seme.

Nel 2019 l’uomo le ha detto di essere omosessuale. Da lì la rottura, la separazione e poi la richiesta di 50mila euro di risarcimento. Per avere un’idea della cifra: corrisponde a circa due anni di stipendio medio di un lavoratore dipendente italiano. La causa, secondo quanto emerso, si è chiusa senza sentenza con un accordo tra le parti, i cui termini non sono pubblici. Non è noto da quanti anni i due fossero sposati né quando l’uomo abbia preso coscienza del proprio orientamento. È il punto decisivo, e resta nel privato dei due.

Cosa dice la Cassazione sui danni tra coniugi

La richiesta della donna non è una stranezza. Dal 2005 la Corte di Cassazione riconosce che i doveri del matrimonio sono veri obblighi giuridici e che violarli può costare un risarcimento. Il caso deciso con la sentenza 9801 del 10 maggio 2005 riguardava un marito che aveva nascosto alla moglie, prima delle nozze, di non poter avere rapporti sessuali. La Corte ha stabilito che l’interesse di ciascun coniuge al rispetto dei doveri matrimoniali è un diritto vero e proprio. Se la violazione colpisce diritti protetti dalla Costituzione, come la salute e la dignità, scatta la responsabilità civile.

La stessa Corte ha però fissato un limite in sentenze successive: il tradimento o la fine dell’amore, da soli, non bastano. Serve una lesione grave e provata della dignità o della salute di chi la subisce. Tradotto nel caso di Pistoia: un giudice non avrebbe dovuto chiedersi chi è il marito, ma cosa sapeva, da quando e per quanto tempo ha taciuto mentre la moglie progettava una famiglia.

L’articolo 122 del codice civile e la parola «deviazione»

C’è una seconda strada che la legge offre in casi simili, ed è quella che mostra la crepa più evidente. L’articolo 122 del codice civile, nel testo riscritto dalla riforma del diritto di famiglia entrata in vigore il 20 settembre 1975, permette di impugnare il matrimonio per errore su qualità personali dell’altro coniuge. Tra queste la legge elenca l’esistenza di «una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale».

Quella parola, «deviazione», appartiene a un’epoca chiusa. L’Organizzazione mondiale della sanità ha tolto l’omosessualità dall’elenco delle malattie il 17 maggio 1990. Dal 2016, con la legge 76, lo Stato italiano riconosce le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Eppure nel codice la formula del 1975 è ancora lì, e i tribunali continuano a doverla applicare.

Come i giudici hanno letto la norma

Il Tribunale di Milano nel 2013 ha dichiarato nullo un matrimonio in cui uno dei due aveva taciuto la propria omosessualità e l’unione non era mai stata consumata. Nello stesso anno la Cassazione, con la sentenza 3407 del 12 febbraio 2013, ha precisato che l’errore previsto dall’articolo 122 deve riguardare una condizione tale da impedire davvero la vita coniugale, in particolare la relazione sessuale tra i coniugi, e che chi chiede l’annullamento deve provarla. In pratica i giudici leggono la norma guardando all’effetto concreto sul matrimonio, non all’etichetta. È la lettura giusta, ma resta appoggiata su una parola sbagliata.

Perché il tempo perso è il vero danno

Il cuore della richiesta della donna non è la fine del matrimonio. È il tempo. Ogni anno di attesa pesa in modo diverso su chi vuole un figlio: la fertilità femminile cala in modo netto dopo i 35 anni, un dato che il Ministero della Salute ha messo al centro del Piano nazionale per la fertilità del 2015. Chi tace una condizione che svuota il progetto di vita dell’altro non toglie solo un rapporto: toglie anni che non tornano.

Vale anche la lettura opposta. Chi dice la verità, anche tardi, chiude una finzione che danneggiava entrambi. In questa storia hanno perso anni due persone, non una. Per questo il metro deve restare il silenzio consapevole, e non la rivelazione in sé: punire chi parla significherebbe premiare chi continua a mentire.

Che cosa chiediamo

Ai giudici che si troveranno davanti casi simili chiediamo di misurare una cosa sola: cosa sapeva il coniuge, da quando e quanto a lungo ha taciuto. Mai l’orientamento. La Cassazione dal 2005 offre già gli strumenti per farlo.

Al Parlamento chiediamo di togliere dall’articolo 122 del codice civile le parole «anomalia o deviazione sessuale». Basta un emendamento di una riga: la norma può continuare a tutelare chi è stato ingannato su una condizione che impedisce la vita coniugale, senza usare un vocabolario che la scienza ha abbandonato da 36 anni e che lo Stato stesso ha superato con le unioni civili. Nessun governo degli ultimi cinquant’anni ci ha messo mano. È ora.

Paghi la bugia, se c’è stata. Non l’amore.

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