L’interessante risposta dell’Agenzia delle Entrate a una domanda fondamentale: dopo la nomina dell’amministratore di sostegno, è obbligatorio registrare l’atto notarile? Scopriamolo insieme.
L’amministratore di sostegno è una delle figure più importanti del diritto. Come si può intuire dal termine, l’amministratore di sostegno assiste persone con infermità o difficoltà che impediscono una gestione autonoma dei propri interessi. Questo viene nominato dal Giudice tutelare, e opera rispettando tutte le capacità residue del beneficiario. Tra le sue funzioni, si cita anche quella di intervenire nelle attività quotidiane e nelle decisioni patrimoniali. Inoltre, l’amministratore di sostegno si occupa di curare anche gli aspetti personali e sanitari. Mantiene, infine, un dialogo costante con professionisti e servizi coinvolti, ed è incaricato di presentare una relazione annuale sull’operato.
L’oggetto di questo articolo, come si può già intuire dal titolo, è semplice: capire, cioè, se per nominare l’amministratore di sostegno è necessario e obbligatorio registrare un atto notarile. Prima di rispondere alla domanda, citando quanto spiegato dall’Agenzia delle Entrate, può essere utile spiegare cos’è un atto notarile. In particolare, l’atto notarile è un documento pubblico con valore legale, che viene redatto dal notaio dopo la verifica dell’identità e della volontà delle parti. Contiene tutti i dati essenziali, e deve essere letto ad alta voce e firmato. Esso deve garantire la sicurezza e la certezza giuridica nelle operazioni più delicate.
Amministratore di sostegno: la nomina attraverso l’atto notarile è obbligatoria? Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Mediante la Posta di FiscoOggi, canale ufficiale delle comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate, il suddetto ente ha risposto alla domanda di un contribuente, Eugenio, il quale ha chiesto se fosse obbligatorio registrare con atto notarile la nomina dell’amministratore di sostegno. Ebbene: l’ente ha risposto che la nomina dell’amministratore di sostegno non richiede alcuna registrazione con atto notarile. Tale precisazione si fonda su una specifica esenzione stabilita dall’articolo 46-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Tale norma, in effetti, esclude dall’obbligo di registrazione tutti gli atti e i provvedimenti collegati ai procedimenti disciplinati dal Titolo XII del Libro Primo del codice civile. Si tratta, in particolare, di una previsione che, oltre a eliminare costi aggiuntivi per il contribuente, riconosce la natura particolare di questi procedimenti, i quali sono destinati a garantire tutela e sostegno alle persone fragili. L’Agenzia ha, altresì, ricordato che il Capo I del Titolo XII riguarda proprio l’amministrazione di sostegno, istituto pensato per offrire protezione modulata sulle esigenze individuali del beneficiario. Di conseguenza, la nomina dell’amministratore rientra pienamente nell’ambito degli atti esentati dalla registrazione, senza necessità di ulteriori adempimenti. La risposta ha quindi confermato, come già accennato all’inizio del testo, che la procedura resta interamente affidata al Giudice Tutelare, senza oneri fiscali o obblighi notarili aggiuntivi.
