Processo giudiziario: possibile il rimborso del contributo unificato in caso di risoluzione con conciliazione? Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

In caso di risoluzione di un processo con conciliazione, è possibile richiedere il rimborso del contributo unificato? Ecco cosa rivela l’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha, recentemente, fornito un interessante chiarimento su un argomento che può riguardare chiunque. In particolare, l’ente ha chiarito se è possibile chiedere e ottenere il rimborso del contributo unificato, in caso di risoluzione di un processo giudiziario con conciliazione. Prima di dare la risposta, conviene spiegare in maniera più approfondita il significato di questi due termini. In particolare, il contributo unificato è una tassa obbligatoria che consente l’iscrizione a ruolo della causa, mentre la seconda è un mezzo alternativo di risoluzione delle controversie.

Il contributo unificato, introdotto per semplificare le precedenti tasse giudiziarie, è dovuto da chi avvia il processo civile, amministrativo o tributario. Dal 2025 l’importo minimo è di 43 euro, necessario per avviare il procedimento. La cifra varia in base al valore della lite, al grado di giudizio e al tipo di causa. Ne sono esonerati i soggetti ammessi al gratuito patrocinio, ossia chi ha redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge. La conciliazione giudiziaria è, invece, una procedura che mira a chiudere pacificamente una controversia, evitando lungaggini e ulteriori spese. Può avvenire davanti al giudice o fuori dal processo. Quando si raggiunge un accordo in udienza, il verbale redatto dal giudice ha valore di titolo esecutivo, equiparabile a una sentenza. L’intesa può essere totale o parziale, ma in ogni caso consente una riduzione dei tempi e dei costi.

Processo giudiziario concluso con conciliazione: l’Agenzia delle Entrate sul rimborso del contributo unificato

In risposta alla domanda posta da una contribuente mediante la Posta di FiscoOggi, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che non è possibile ottenere un vero e proprio rimborso del contributo unificato, ma un credito d’imposta. In particolare, ha precisato che, quando un processo si conclude con accordo di conciliazione, è possibile ottenere un credito d’imposta pari al contributo unificato versato, entro il limite massimo di 518 euro. Tale beneficio è previsto dall’articolo 20 del Decreto legislativo n. 28 del 2010 e può essere riconosciuto solo su richiesta dell’interessato, dopo l’estinzione del giudizio.

Processo contributo unificato
L’utile chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Il Ministero della Giustizia provvede a comunicare entro il 30 aprile dell’anno successivo all’istanza l’importo effettivamente spettante. Una volta riconosciuto, il credito può essere utilizzato in compensazione attraverso il modello F24, da trasmettere esclusivamente per via telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, può essere portato in diminuzione dell’Irpef dovuta. L’Agenzia ha inoltre chiarito che il credito non dà diritto a un rimborso diretto in denaro e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali. In sostanza, chi definisce la controversia con una conciliazione non ottiene la restituzione del contributo, ma può recuperarlo sotto forma di agevolazione fiscale, evitando così un aggravio economico pur avendo chiuso il processo in via amichevole.