Sono previste detrazioni o deduzioni per la retta pagata per le strutture di assistenza per disabili? Ed è possibile detrare o dedurre per intero la somma pagata? Ecco il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione fiscale rappresenta una riduzione diretta dell’imposta lorda, cioè dell’importo complessivo delle tasse dovute allo Stato. In sostanza, agisce dopo il calcolo dell’imposta e permette di “scontare” una parte del tributo. Se, ad esempio, un contribuente deve versare 1.000 euro e dispone di 200 euro di detrazioni, la somma finale da pagare sarà di 800 euro. Rientrano tra le spese detraibili quelle per cure mediche, istruzione, interessi sui mutui, ristrutturazioni edilizie, assicurazioni sulla vita e attività sportive dei figli. L’obiettivo è alleggerire il carico fiscale favorendo comportamenti ritenuti socialmente utili. La deduzione fiscale, invece, incide sul reddito imponibile, cioè sulla base su cui viene calcolata l’imposta.
Questa consiste nel sottrarre determinate spese dal reddito totale, riducendo così l’importo su cui si applicano le aliquote fiscali. Un reddito di 30.000 euro con 2.000 euro di deduzioni verrà tassato come se fosse di 28.000 euro. Tra le spese deducibili figurano i contributi previdenziali e assistenziali, gli assegni periodici al coniuge e i versamenti per la previdenza complementare. La differenza principale tra le due misure è quindi il momento e la modalità d’intervento: la deduzione agisce prima del calcolo dell’imposta, la detrazione dopo. Entrambe consentono di ridurre la pressione fiscale, ma con effetti diversi. Tra le varie spese per le quali si possono ottenere deduzioni o detrazioni, meritano un approfondimento quelle sanitarie. Le spese sanitarie comuni garantiscono, infatti, una detrazione del 19%, mentre quelle sostenute per l’assistenza di persone con disabilità prevedono la possibilità di ottenere delle deduzioni.
Retta pagata per l’accesso alle strutture di assistenza per disabili: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sulla deduzione
Quanto appena detto risponde alla domanda anticipata nel titolo dell’articolo: le spese per la retta pagata per il ricovero di una persona disabile all’interno di una struttura di questo tipo possono essere dedotte, e non detratte. Lo ha specificato l’Agenzia delle Entrate, in risposta alla domanda di un contribuente, fatta mediante La Posta di FiscoOggi. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in base all’articolo 10, comma 1, lettera b) del Tuir, sono deducibili le spese mediche e di assistenza specifica sostenute per persone con grave e permanente invalidità o menomazione, come definite dall’articolo 3 della legge 104/1992. Tali spese possono essere interamente dedotte anche se sostenute da familiari del soggetto disabile, persino nel caso in cui quest’ultimo non risulti fiscalmente a carico. L’obiettivo della norma è garantire una tutela fiscale più ampia a chi sostiene costi legati a situazioni di fragilità o non autosufficienza.

Nel caso della retta pagata per la cura presso un istituto di assistenza per disabili, però, è necessario specificare che non è possibile dedurre l’intera retta di degenza, poiché questa comprende anche componenti di natura alberghiera, come vitto e alloggio. La deduzione è, quindi, ammessa solo per la parte di spesa riferita alle prestazioni sanitarie e di assistenza specifica, cioè quelle strettamente connesse al trattamento medico o alla cura della persona. Affinché tali importi siano riconosciuti, è importante ricordare che l’istituto deve indicare in modo distinto nella documentazione rilasciata — fattura o ricevuta — la quota relativa alle spese sanitarie deducibili. Questa precisazione, contenuta anche nella circolare n. 24/E del 2004, serve a evitare abusi e a consentire una corretta applicazione del beneficio fiscale, assicurando che solo le spese connesse all’effettiva assistenza sanitaria possano essere portate in deduzione dal reddito imponibile.