Contratto preliminare di compravendita: è necessario registrarlo prima di acquistare casa, o non conviene farlo? Ecco la risposta, e la guida dell'Agenzia delle Entrate.
Il contratto preliminare di compravendita, noto anche come compromesso di vendita, è un accordo tra il promissario acquirente e il promittente alienante. Le parti si impegnano a concludere una futura compravendita di un immobile, stabilendo le condizioni essenziali, tra cui il prezzo, i termini di pagamento e le eventuali clausole accessorie. Gli elementi essenziali di tale contratto includono il consenso delle parti, che deve essere unanime riguardo alle condizioni della futura vendita. Inoltre, il contratto deve essere redatto in forma scritta, pena la nullità, e può essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. Un altro aspetto cruciale è la descrizione dell’immobile, che deve includere informazioni precise come i dati catastali e la tipologia dell’immobile. Infine, è necessario indicare il prezzo concordato per la compravendita.
Tra le clausole accessorie, vi è la caparra confirmatoria, che rappresenta una somma versata dal compratore, la quale può essere restituita o imputata al prezzo finale in caso di adempimento del contratto. Una clausola penale prevede il pagamento di una somma in caso di inadempimento da parte di una delle due parti. Inoltre, le parti devono fissare un termine entro cui stipulare il contratto definitivo. Gli effetti di un contratto preliminare creano un obbligo giuridico per entrambe le parti di concludere la compravendita. In caso di inadempimento, la parte non inadempiente può richiedere la risoluzione del contratto o recedere trattenendo la caparra o esigendo il doppio di quella versata.
Contratto preliminare di compravendita: è necessario registrarlo? E come fare? La guida dell'Agenzia delle Entrate
Un quesito che può venire in mente a tutti coloro che devono acquistare un immobile è il seguente: è obbligatorio e necessario registrare il contratto preliminare di compravendita, prima dell'acquisto dell'immobile stesso? Questa è la domanda che ha posto, recentemente, un contribuente all'Agenzia delle Entrate, attraverso la Posta di FiscoOggi, canale ufficiale dell'ente. Facciamo chiarezza: a dir la verità, la trascrizione del contratto preliminare non è obbligatoria, ma è altamente consigliata per l’acquirente. Registrare il contratto nei registri immobiliari offre diverse protezioni. In primo luogo, impedisce al venditore di alienare l’immobile a un altro acquirente prima del contratto definitivo. Inoltre, garantisce la priorità del diritto dell’acquirente in caso di eventuali controversie o compravendite successive. Infine, la trascrizione conferisce visibilità pubblica all’accordo, avvisando i terzi che l’immobile è già oggetto di un contratto di vendita.

Per chi volesse, dunque, procedere con la registrazione del suddetto contratto, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che, sul sito dell'ente, presso l'area riservata, è disponibile il servizio online Rap (registrazione atti privati). Questo servizio consente di registrare contratti di comodato e preliminari di compravendita. Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste, come la tipologia di contratto, i dati delle parti coinvolte e gli immobili oggetto del contratto, il sistema calcola automaticamente le imposte dovute (registro e/o bollo). Inoltre, permette di effettuare il pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente.
Il contratto da registrare deve essere allegato in formato leggibile, affinché gli elementi essenziali siano facilmente consultabili tramite le procedure automatizzate. È anche possibile allegare altri documenti correlati, come scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni. In alternativa, se non si possiedono le credenziali per accedere all'area riservata (come Spid, Cie o Cns), è possibile prenotare un appuntamento in presenza presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia, portando il contratto firmato manualmente.