In questi giorni il tema della grazia è tornato centrale in Italia. Proviamo a capire come funziona questo particolare provvedimento.
Nel diritto penale esiste un provvedimento di clemenza individuale che viene per l’appunto chiamato la grazia. Non bisogno confonderlo con l’indulto o l’amnistia che si applicano ad una determinata categoria, in questo caso, infatti, a beneficiarne è una singola persona. Negli ultimi tempi questo argomento è tornato ad essere centrale nel nostro Paese grazie al film di Paolo Sorrentino (La grazia, 2025) e al caso/scandalo di Nicole Minetti.
In Italia la grazia è concessa dal Presidente della Repubblica in base all’articolo 87, comma 10 della nostra Costituzione. L’atto è controfirmato dal Ministro della Giustizia. L’intero procedimento è disciplinato dall’articolo 681 del codice di procedura penale italiano. La grazia può essere concessa in seguito a richiesta del condannato, di un prossimo congiunto, del convivente o del tutore o curatore. Può avvenire anche su proposta del Presidente del consiglio di disciplina o per iniziativa dello stesso Presidente della Repubblica o dello stesso Ministro della Giustizia e non c’è bisogno del consenso dell’interessato.
Come si fa richiesta e l’applicazione della grazia
Bisogna fare qui una piccola distinzione. Qualora il beneficiario della grazia fosse detenuto, la domanda viene presentata al magistrato di sorveglianza, che dopo aver acquisito tutti gli elementi e le osservazioni del procuratore generale dalla corte d’appello del distretto, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. In assenza di detenzione, invece, la domanda può essere presentata direttamente al procuratore generale, che dopo aver rilevato le opportune informazioni la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.
La grazia può anche essere condizionata: revoca in caso di condanna del reato doloso entro 5 anni (10 per gli ergastolani); versamento di una determinata somma di denaro alla Cassa delle ammende; risarcimento alla persona che ha subito il reato; divieto di soggiorno in un determinato luogo per un certo periodo di tempo. La grazia viene applicata dal giudice dell’esecuzione, che procede secondo la procedura prevista anche per amnistia e indulto. Se in seguito alla grazia il condannato viene esonerato in tutto o in parte dalla pena dell’ergastolo, allora questi è tenuto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni. Se le condizioni poste nel decreto di grazia non vengono rispettate, allora il provvedimento viene revocato con conseguente ripristino della pena prevista.
