È possibile portare in detrazione i premi assicurativi versati per una polizza contro gli infortuni, se la compagnia non è residente in Italia? La spiegazione dell’Agenzia delle Entrate.
Il premio assicurativo rappresenta la somma che l’assicurato corrisponde alla compagnia per ottenere la copertura prevista dal contratto. Costituisce il vero e proprio prezzo della protezione: in cambio del versamento, il soggetto assicurato acquisisce il diritto alle garanzie stabilite e a un eventuale risarcimento in caso di sinistro o evento dannoso contemplato dalla polizza. L’importo del premio viene stabilito considerando molteplici elementi, tra cui il rischio personale, la tipologia di copertura richiesta, la frequenza con cui statisticamente si verificano i sinistri e le spese di gestione dell’impresa assicurativa.
Alla base vi è il cosiddetto premio puro, ossia la componente che riflette la probabilità del rischio specifico, cui si sommano i costi amministrativi, i caricamenti, i quali rappresentano il margine operativo della compagnia, e le imposte di legge. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione annuale o suddiviso in rate periodiche, con cadenza mensile, semestrale o trimestrale, secondo le clausole contrattuali. Il rispetto delle scadenze è essenziale: in assenza di pagamento, la validità della copertura viene sospesa o annullata fino alla regolarizzazione della posizione.
Dichiarazione dei redditi: è possibile portare in detrazione i premi assicurativi esteri?
I versamenti per i premi assicurativi possono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, e quindi portati in detrazione. Questo vale anche per i premi assicurativi versati per compagnie assicurative con sedi all’estero. A rivelarlo, è stata l’Agenzia delle Entrate, in risposta a una domanda posta da un contribuente mediante la Posta di FiscoOggi. La detrazione del 19% sull’imposta lorda è riconosciuta anche per i premi assicurativi versati a compagnie con sede all’estero, però, solo purché siano rispettati i requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come chiarito dalla circolare n. 137 del 1997.

La possibilità di usufruire del beneficio non dipende dunque dalla nazionalità della compagnia, ma dal tipo di contratto assicurativo sottoscritto e dalle sue caratteristiche. Sono ammesse alla detrazione le polizze vita e contro gli infortuni stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000, a condizione che abbiano una durata minima di cinque anni e non prevedano la concessione di prestiti nel periodo di validità. Per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2001, il beneficio fiscale riguarda esclusivamente le assicurazioni che coprono il rischio morte o quello di invalidità permanente non inferiore al 5%.
L’Agenzia delle Entrate precisa che il tetto massimo di spesa detraibile resta fissato a 530 euro complessivi. Tetto da considerarsi come limite unico anche in presenza di più contratti assicurativi. Ciò significa che, pur disponendo di diverse polizze conformi ai requisiti richiesti, il contribuente non può superare tale importo. In ogni caso, resta positivo il fatto che, in ogni caso, si possano portare in detrazione i premi assicurativi, indipendentemente dalla sede dell’agenzia.
