Anche i parafarmaci rientrano tra le spese mediche per le quali si possono ottenere le detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi? Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate.
Le spese mediche comprendono visite, analisi, terapie, interventi chirurgici, acquisto di farmaci, dispositivi medici e prestazioni sanitarie specialistiche o riabilitative. In dichiarazione dei redditi queste voci assumono un rilievo centrale perché consentono al contribuente di beneficiare di una detrazione fiscale pari al 19% della parte che eccede la franchigia fissata in 129,11 euro annui. Ciò significa che la detrazione si applica solo sull’importo che supera questa soglia minima. In alcuni casi, soprattutto quando si tratta di spese legate a disabilità o assistenza specifica, è prevista la deduzione dal reddito imponibile, e quindi la cifra viene sottratta prima del calcolo dell’imposta.
Per ottenere la detrazione è necessario sommare tutte le spese mediche sostenute durante l’anno, sottrarre la franchigia e riportare il risultato nell’apposito quadro del modello 730 o del modello Redditi PF. L’importo deve essere giustificato da documenti fiscali adeguati come scontrini parlanti, ricevute o fatture. La tracciabilità dei pagamenti è un requisito fondamentale, da garantire con carte, bancomat o bonifici; l’unica eccezione riguarda l’acquisto di farmaci e dispositivi medici, che possono essere pagati anche in contanti. Le somme portate in detrazione riducono l’IRPEF dovuta e, se l’imposta risulta inferiore all’importo spettante, generano un rimborso. Quindi, la corretta documentazione delle spese, il rispetto della franchigia e l’indicazione nei modelli fiscali rappresentano passaggi essenziali per ottenere il beneficio e alleggerire il peso fiscale attraverso il riconoscimento delle spese sanitarie.
Spese mediche: anche i parafarmaci rientrano nella lista dei prodotti per i quali è possibile ottenere le detrazioni fiscali?
A proposito delle spese mediche, recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un dubbio decisamente importante. In particolare, ha risposto a una contribuente, la quale, mediante la Posta di FiscoOggi, aveva chiesto se fosse possibile ottenere le detrazioni fiscali anche per l’acquisto di parafarmaci, come i colliri. L’Agenzia delle Entrate ha, prima di tutto, chiarito che le detrazioni per le spese mediche generiche sono riconosciute solo se il pagamento avviene con strumenti tracciabili, come carte, bancomat o bonifici, salvo il caso delle prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN, per le quali è ammesso anche il contante.

Ha, però, specificato che resta invece esclusa qualsiasi possibilità di detrarre o dedurre i costi sostenuti per i cosiddetti parafarmaci. In questa categoria rientrano, in paricolare, prodotti come integratori alimentari, rimedi fitoterapici, colliri, pomate e altri articoli che, pur potendo avere finalità terapeutiche, non sono tra i medicinali riconosciuti dal punto di vista fiscale. Il chiarimento ribadisce un principio già espresso con la risoluzione n. 396/2008: anche se l’acquisto avviene in farmacia e persino in presenza di una prescrizione medica, i parafarmaci non sono considerati spese sanitarie detraibili. La normativa, infatti, riconosce rilevanza solo alle spese direttamente collegate a prestazioni mediche o all’acquisto di farmaci con AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio), nonché a dispositivi medici con marcatura CE.