Bonus ristrutturazione, i conviventi possono fruirne anche per un’abitazione diversa dalla principale? Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

I compagni conviventi possono usufruire delle detrazioni per le spese di ristrutturazione, conosciute anche come bonus ristrutturazione, spettanti ai loro conviventi, anche sugli immobili che non costituiscono l’abitazione principale? Ecco la risposta e la spiegazione dell’Agenzia delle Entrate.

Il Bonus Ristrutturazione rappresenta anche per il 2025 una delle principali misure fiscali a sostegno del patrimonio edilizio. La norma consente di detrarre dall’IRPEF una quota delle spese sostenute per lavori di recupero, compresa tra il 36% e il 50%, entro il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Per le seconde case la percentuale risulta ridotta, ma resta comunque un incentivo rilevante. L’agevolazione non riguarda esclusivamente i proprietari. Possono beneficiarne tutti i soggetti che sostengono direttamente la spesa e che vantano un diritto reale o personale sull’immobile. Rientrano tra questi i nudi proprietari, gli usufruttuari, i titolari di diritti di uso o abitazione, così come inquilini e comodatari con il consenso del proprietario.

Anche i soci di cooperative, imprenditori individuali (con esclusione degli immobili strumentali) e compagni e familiari conviventi possono accedere alla detrazione, purché risultino conviventi all’inizio dei lavori e paghino le spese in prima persona. Il beneficio fiscale viene ripartito in dieci quote annuali di pari importo, garantendo un impatto costante e programmato sulla dichiarazione dei redditi. Per ottenere la detrazione è però indispensabile rispettare le normative edilizie vigenti e utilizzare pagamenti tracciabili, in particolare il cosiddetto bonifico parlante, che riporta tutti i dati richiesti dal fisco.

Bonus ristrutturazione: i compagni conviventi possono usufruire delle detrazioni anche per un’abitazione non principale?

In questo articolo, ci concentriamo su un dubbio tanto specifico quanto diffuso. Come abbiamo già scritto precedentemente, anche i compagni conviventi possono usufruire delle detrazioni per le spese di ristrutturazione dell’abitazione principale; in questo articolo, però, rispondiamo a un’altra domanda. È possibile, cioè, per i compagni conviventi, e dunque non sposati, usufruire delle detrazioni per le spese di ristrutturazione spettanti al convivente o alla convivente, anche sull’immobile che non costituisce la loro abitazione principale? A fare questa domanda, in particolare, è stata una contribuente, mediante la Posta di FiscoOggi, rubrica ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus ristrutturazione
La risposta dell’Agenzia delle Entrate. (Fonte: Twitter – X – Agenzia delle Entrate).

L’ente ha risposto cheil convivente di fatto che sostiene le spese di recupero edilizio, nel rispetto delle regole fissate dall’articolo 16-bis del TUIR, ha diritto alle stesse detrazioni previste per i familiari conviventi. Il beneficio non si limita quindi alla residenza principale, ma si estende a qualsiasi immobile in cui si realizzi la convivenza stabile. Questo aspetto amplia sensibilmente la portata del bonus, riconoscendo la realtà sociale delle coppie non sposate e garantendo loro la possibilità di accedere agli stessi incentivi.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, ricordato che, per dimostrare l’esistenza della convivenza, la legge n. 76/2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica, come disciplinato dal regolamento anagrafico (Dpr n. 223/1989). La prova può emergere dai registri comunali o, in alternativa, tramite autocertificazione da parte degli interessati.