Se si acquista un'auto per il trasporto di persone disabili, e parte dell'importo si paga mediante la permuta di un veicolo usato, è possibile usufruire delle detrazioni previste dalla legge? E per quale importo? Ecco il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.
La normativa italiana riconosce importanti agevolazioni fiscali a favore di chi acquista veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità. In primo luogo, è prevista una detrazione IRPEF del 19% sulla spesa sostenuta per l’acquisto, sia di veicoli nuovi che usati. Il beneficio si applica fino a un tetto massimo di 18.075,99 euro, una sola volta ogni quattro anni, salvo cancellazione del mezzo dal Pubblico Registro Automobilistico per demolizione. Inoltre, la detrazione si estende anche alle spese di riparazione straordinaria, escludendo però la manutenzione ordinaria. Sotto il profilo dell’IVA, è possibile usufruire dell’aliquota ridotta al 4%, in luogo del 22% standard, sia per l’acquisto del veicolo che per gli interventi di adattamento alle specifiche esigenze del disabile. A ciò si aggiungono ulteriori vantaggi: l’esenzione dal bollo auto e la non applicazione dell’imposta di trascrizione nei passaggi di proprietà.
Tali benefici sono riservati a soggetti con disabilità certificata: non vedenti, non udenti, persone con disabilità psichica o mentale con indennità di accompagnamento, soggetti con grave limitazione alla deambulazione, pluriamputati e chi presenta ridotte capacità motorie. Sono previsti anche dei limiti tecnici: per i veicoli ibridi la cilindrata massima ammessa è di 2.000 cc per i motori a benzina e 2.800 cc per quelli diesel; per i motori elettrici, la soglia è 150 kW. Il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili, pena la decadenza dell’agevolazione. Infine, si segnala che tali disposizioni sono suscettibili di aggiornamenti attraverso le leggi di bilancio. È quindi essenziale consultare la normativa vigente prima di procedere all’acquisto.
Auto per il trasporto di persone disabili: ecco un chiarimento interessante dell'Agenzia delle Entrate
A proposito delle detrazioni per l'acquisto di auto adibite al trasporto di persone disabili, in questo articolo riportiamo un chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate, in risposta alla domanda di un genitore che ha acquistato questo tipo di veicolo, pagando, in parte, il prezzo con la somma ottenuta dalla permuta di un veicolo usato. In particolare, il contribuente ha chiesto, mediante la Posta di FiscoOggi, se fosse possibile usufruire delle detrazioni, e per quale importo. Con la risoluzione n. 11/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in situazioni analoghe a quella esaminata, il requisito della tracciabilità del pagamento e dell’identificazione dell’autore della spesa si considera rispettato qualora il beneficiario della detrazione sia in possesso di documentazione idonea.

Tale documentazione deve attestare in modo univoco il nominativo dell’acquirente, l’importo complessivo del veicolo nuovo acquistato e il valore del veicolo usato ceduto in permuta al concessionario. In presenza di questi elementi, il contribuente potrà accedere alla detrazione IRPEF del 19%, prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, sull’intero prezzo di acquisto del nuovo veicolo. Sarà quindi possibile includere nella base di calcolo non solo l’importo effettivamente corrisposto mediante strumenti di pagamento tracciabili, ma anche la somma riconducibile al valore del veicolo permutato. Il beneficio rimane comunque subordinato al rispetto del limite massimo di 18.075,99 euro, e può essere fruito una sola volta in un periodo di quattro anni, decorrenti dalla data di acquisto del veicolo.