Le detrazioni per le spese sanitarie valgono anche se le spese in questione sono sostenute per genitori non a carico? Ecco cosa rivela l'Agenzia delle Entrate.
Nel 2025, il sistema tributario italiano conferma l'importanza delle detrazioni fiscali per le spese sanitarie, offrendo un concreto sostegno economico ai contribuenti. Il beneficio consiste in una detrazione IRPEF del 19% sull’importo delle spese che eccedono la franchigia minima di 129,11 euro. In termini pratici, chi sostiene un esborso di 500 euro può detrarre 370,89 euro, ottenendo un risparmio fiscale pari a circa 70 euro. Le categorie di spesa ammesse comprendono una vasta gamma di prestazioni e prodotti sanitari. Sono inclusi i farmaci, anche omeopatici, nonché i dispositivi medici. Rientrano nella detrazione anche le visite mediche e odontoiatriche, le analisi di laboratorio e gli accertamenti diagnostici come TAC e risonanze magnetiche. Inoltre, sono detraibili le spese per protesi, ausili ortopedici, trattamenti sanitari specifici e terapie riabilitative.
A partire dal 2020, la normativa richiede che i pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili – come bancomat, carte o bonifici – affinché possano essere riconosciuti ai fini fiscali. Fanno eccezione, però, i pagamenti in contanti per farmaci e dispositivi medici acquistati in farmacia o presso strutture accreditate dal SSN. Ai fini della detrazione, è essenziale conservare la documentazione adeguata, tra cui scontrini parlanti, prescrizioni mediche per dispositivi specifici e certificazioni di disabilità, qualora richieste. Le detrazioni si estendono anche alle spese sostenute per familiari fiscalmente a carico, compresi i genitori, a condizione che il loro reddito annuo non superi i 2.840,51 euro. In questi casi, il beneficio fiscale si applica con le stesse modalità previste per il contribuente.
Detrazioni spese sanitarie: valgono anche per i genitori non a carico
E per quanto riguarda i genitori non a carico? I figli con genitori che non vivono nella propria abitazione possono usufruire delle detrazioni per le spese sanitarie sostenute per questi ultimi? Lo ha chiarito recentemente l'Agenzia delle Entrate, in risposta alla domanda di una contribuente, la quale ha sostenuto nel 2024 il costo per l’acquisto di apparecchi acustici destinati al padre anziano, affetto da patologie esenti e con invalidità riconosciuta, il quale non è fiscalmente a carico e non convive con quest'ultima. In particolare, mediante un chiarimento pubblicato sul canale FiscoOggi, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che, in conformità alla circolare n. 14/2023, le spese sanitarie relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa pubblica possono essere portate in detrazione anche se sostenute per familiari non a carico. Questo principio si applica anche quando il familiare in questione non convive con il contribuente e non è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

In tali circostanze, è ammessa la detrazione dell’intero importo delle spese, fermo restando che la documentazione deve rispettare specifici requisiti formali. I documenti fiscali possono infatti essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, purché vi sia indicazione del familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta, oppure possono essere intestati direttamente al soggetto malato. In quest’ultimo caso, la detrazione è comunque ammessa, ma solo se il familiare beneficiario annota direttamente sul documento stesso, con valore di autocertificazione, quale parte della spesa è stata sostenuta da chi intende beneficiare della detrazione. Questo chiarimento conferma dunque che non è necessaria la convivenza tra genitore e figlio per usufruire del beneficio fiscale, purché le condizioni di legge siano soddisfatte e la documentazione sia completa e correttamente compilata.