Canone Rai, l'Agenzia delle Entrate è chiara: "Solo così gli eredi possono evitare l'addebito nella bolletta del deceduto"

Arriva il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sul canone Rai: ecco cosa devono fare gli eredi per evitare l'addebito di questa tassa, collegata all'apparecchio televisivo del deceduto.

Il canone televisivo è una tassa applicata in molti Paesi del mondo per finanziare il servizio pubblico radiotelevisivo. La sua struttura e il metodo di riscossione variano da nazione a nazione: in alcuni Stati, come il Regno Unito, la BBC è finanziata interamente dal licence fee, un pagamento annuale obbligatorio per chiunque possieda un televisore o un dispositivo in grado di ricevere trasmissioni live. In Germania e Francia, invece, il canone è incluso nella fiscalità generale ed è dovuto indipendentemente dal possesso di un televisore. L’obiettivo principale del canone è garantire un’informazione pluralista, indipendente e di qualità, senza essere condizionata esclusivamente dalla pubblicità o da logiche commerciali. Questo finanziamento consente alle televisioni pubbliche di produrre contenuti culturali, educativi e di approfondimento, spesso non sostenibili dalle sole entrate pubblicitarie.

In Italia, il canone televisivo è obbligatorio per chiunque detenga un apparecchio televisivo e viene addebitato direttamente nella bolletta elettrica dell’intestatario della fornitura. L’importo attuale è di 90 euro annui, suddiviso in rate mensili da gennaio a ottobre. Sono esonerati dal pagamento alcune categorie, tra cui gli over 75 con reddito annuo inferiore a 8.000 euro, diplomatici e militari stranieri. Il canone resta un tema dibattuto, con proposte di abolizione o rimodulazione. Tuttavia, il suo ruolo nel finanziamento della RAI, la principale emittente pubblica italiana, lo rende ancora oggi una componente essenziale del sistema televisivo nazionale.

Canone Rai: ecco come evitare l'addebito nella bolletta del defunto

A proposito di canone televisivo - o, come lo chiamiamo in Italia, canone Rai - recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito un'interessante questione su quest'ultimo. In particolare, l'ente ha risposto alla domanda di un contribuente, il quale ha chiesto, mediante la Posta di FiscoOggi, se fosse possibile presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio televisivo, per gli eredi di una persona titolare di un'utenza elettrica di tipo residenziale, a seguito del suo decesso. Dunque, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato come evitare, per gli eredi di una persona defunta, di continuare a pagare inutilmente il canone televisivo, evitando l'addebito del canone sull'utenza elettrica intestata al deceduto. L'ente ha, cioè, chiarito che gli eredi di un soggetto deceduto, titolare di un’utenza elettrica residenziale, possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo per evitare l’addebito del canone Rai sulla bolletta dell'utenza intestata al defunto.

Canone Rai
Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate su Twitter - X.

A tal fine, l’erede deve compilare il Quadro B del modello di dichiarazione. Questo, a condizione che egli stesso, o un altro erede, sia intestatario di un'utenza sulla quale il canone è già dovuto. Nel modulo va indicato il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza su cui è addebitato il canone. Il procedimento è richiesto anche se quest'ultimo non appartiene alla stessa famiglia anagrafica del defunto. Per quanto riguarda la data di decorrenza, nel campo specifico deve essere indicato il giorno del decesso.

Le ultime precisazioni e i canali di trasmissione

Tuttavia, se il decesso è avvenuto prima del 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione, è possibile riportare, per semplificazione, il 1° gennaio di quell’anno. La dichiarazione sostitutiva può essere trasmessa attraverso diversi canali. Tra questi, l'applicazione web dell’Agenzia delle Entrate e l’invio tramite posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale. Si ammette anche la raccomandata postale all’Ufficio Canone TV di Torino, allegando una copia di un documento d’identità valido.