Condominio, si può lasciare la bicicletta nell'androne o sul pianerottolo? La legge parla chiaro

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La legge permette agli inquilini di depositare temporaneamente la bicicletta nei pressi dell'androne o del pianerottolo? La risposta è più elaborata di quanto si possa pensare: un noto avvocato l'ha spiegata, però, in maniera chiara e semplice.

Torniamo a parlare di condominio, come abbiamo già fatto diverse altre volte. Ricordiamo che il diritto condominiale è di importanza fondamentale nella legge italiana, e se ne parla in diverse norme. Nel Codice Civile, in particolare, il diritto condominiale viene disciplinato dall'articolo 1117 al 1138. L'argomento, poi, è anche affrontato in altri articoli, come l'articolo n°2659.

Non può, in effetti, non essere fondamentale: una recente analisi realizzata e riportata da Anaci - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, infatti, più di tre quarti dei cittadini residenti in Italia abitano in un condominio. Effettivamente, si tratta di 45 milioni di cittadini, su un totale di meno di sessanta milioni. Per completenza delle informazioni, inoltre, l'Istat - Istituto Nazionale di Statistica ha rilevato che quasi tre quarti delle famiglie italiane vive in una casa di proprietà, e cioè più del 70%.

Condominio: è vietato lasciare la bicicletta sul pianerottolo? La risposta dell'esperto

In questo articolo, parliamo di un argomento che può essere collegato all'articolo 1117 del Codice Civile. Questo articolo spiega che tutte le parti necessarie all'uso comune del palazzo o dell'edificio considerabile come condominio, sono oggetto di proprietà comune. Da questo, però, derivano onori e anche oneri: è necessario tenerli, infatti, in ordine e puliti, dato che appartengono a tutti. E questo articolo, in questo modo, risponde in parte alla domanda che abbiamo posto nel titolo: è possibile lasciare la propria bicicletta parcheggiata sul pianerottolo o nell'androne?

@angelogrecoofficial

Si può lasciare una bicicletta sul pianerottolo di casa o nell’androne? se il condominio è dotato di un regolamento che lo vieta a priori c'è ben poco da fare. La bici dev'essere lasciata altrove. Se il regolamento invece non dice nulla dobbiamo ragionare in modo diverso. Sappiamo tutti che androne e pianerottoli sono beni di tutti i condomini, sono cioè beni comuni: chiunque può usarli liberamente a patto però di non occupare troppo spazio, impedendo agli altri condomini di farne pari uso, e purché l’utilizzo non avvenga per finalità diverse da quelle che sono proprie dell’area in questione. Ebbene, la funzione dell'androne non è certamente quella del parcheggio. E lo stesso vale per i pianerottoli. Si tratta di aree di semplice transito. Per cui la sosta di biciclette può essere consentita se temporanea e sempre se non sporca. Qual è l'alternativa per evitare lamentele? #legge #bicicletta #condominio #pianerottolo #liti #bici #casa

♬ suono originale - Angelo Greco

Questo argomento è stato trattato da Angelo Greco, noto legale italiano e direttore della pagina La Legge per tutti. Greco ha spiegato che le risposte sono principalmente due, a seconda della situazione. O, meglio, a seconda del fatto che ci sia un regolamento diretto e chiaro del condominio, in cui si vieta in maniera esplicita di 'parcheggiare' la bicicletta in queste aree, oppure no. È chiaro che, nel primo caso, la risposta è semplice: non è possibile depositare la bicicletta sul pianerottolo o nell'androne.

Ma se, invece, non vi è una regola precisa di questo tipo? Angelo Greco spiega che l'androne e il pianerottolo sono beni di tutti i condomini, e cioè beni comuni. Tutti i condomini possono usarli liberamente ma, come abbiamo accennato, di renderli agibili per gli altri condomini. E, quindi, non è possibile nemmeno occupare troppo spazio, per evitare problemi di accesso o di deambulazione di altri condomini, e, inoltre, si deve utilizzare la determinata parte dell'edificio per lo scopo alla quale è adibita. E l'androne e il pianerottolo non sono adibiti al parcheggio. Pertanto, essendo queste aree di semplice transito, la sosta di biciclette può essere sì consentita, ma solo se temporanea e se non sporca o impedisce l'agile passaggio ai condomini. Nel cortile, invece, ciascun condomino potrebbe acquistare una rastrelliera, per parcheggiarvi la bici.

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