sabato, Aprile 1, 2023
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INPS, c'è un nuovo modo per andare in pensione prima: chi può fare domanda e come

L'INPS ha appena diffuso un'importante notizia che riguarda una nuova modalità di accesso alla pensione anticipata

L'articolo n°24 del decreto n°201 del 2011 ha riformato il sistema pensionistico italiano. La legge, o riforma, Fornero ha introdotto, infatti, la pensione anticipata, sostituendo di fatto la pensione di anzianità. L'accesso alla pensione anticipata, come con quella di anzianità, dipende dal numero di anni in cui i lavoratori hanno versato i contributi previdenziali. I requisiti sono stati modificati diverse volte: la famosa "Quota 100" è, infatti, stata sostituita con la Quota 102 nel 2022 e, nella Legge di Bilancio 2023, si è parlato di Quota 103 o "pensione anticipata flessibile". "103" è, infatti, la somma tra l'età anagrafica richiesta (62 anni) e l'anzianità contributiva minima (41 anni).

La Legge di Bilancio 2023, inoltre, ha previsto un tipo di pensione anticipata, riservato unicamente alle lavoratrici donne. Parliamo della cosiddetta "opzione donna", nata per rendere più facile l'accesso al pensionamento alle donne che ne hanno necessità. Secondo questa opzione, hanno diritto all'accesso alla pensione anticipata le donne che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni. È necessario, però, che si trovino in una determinata condizione.

INPS: i requisiti per l'accesso all'opzione donna

Come si legge in un nuovo comunicato pubblicato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le lavoratrici, in particolare, devono assistere da almeno sei mesi il proprio coniuge, la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure anche un parente o un affine di secondo grado convivente, ma nel caso in cui i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap grave abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti. Sono previste anche altre due condizioni, alternativa a quest'ultima.

Possono, infatti, fare domanda per l'accesso all'opzione donna anche le donne di 60 anni e con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni che presentano una riduzione della capacità lavorativa, purché sia accertata dalle Commissioni competenti per il riconoscimento dell'invalidità civile, che sia pari almeno al 74%. Inoltre, possono fare domanda anche le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo, alla data del primo gennaio 2023 o anche successivamente, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Per queste ultime, il requisito anagrafico è di 58 anni, anche in assenza di figli. Il requisito dell'età è ridotto di un anno, fino a un massimo di due, per le lavoratrici che si trovano in una tra le prime due condizioni. Si specifica, altresì, che questo trattamento decorre una volta che siano passati 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti, e di 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Le istruzioni per fare domanda

Nel comunicato, l'INPS ha fatto riferimento alla Circolare numero 25 del 6 marzo 2023. In quest'ultima, all'articolo 4, sono contenute le istruzioni per fare domanda. AL ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, le lavoratrici devono presentare la domanda di pensionamento e allegare, se richiesta, la relativa documentazione. La domanda potrà essere presentata nelle modalità classiche per la domanda di pensionamento, e cioè a mano, tramite un patronato, e online, dal sito dell'INPS.

Si specifica che, nell'ipotesi in cui la lavoratrice assista persone con handicap in si
situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, quest'ultima, in sede di domanda di pensione, dovrà compilare un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno sei mesi con il soggetto in questione. Nell'autodichiarazione, dovrà riportare i dati anagrafici della persona assistita, nonché gli estremi del verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992 dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave. Inoltre, dovrà allegarne il relativo documento, nel caso in cui non fosse in possesso dell'Istituto.

Qualora l’handicap grave fosse stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorrerà segnalare tale circostanza nel campo "note" all’interno della domanda. L’interessata dovrà, quindi, allegare alla documentazione il dispositivo del decreto di omologa o della sentenza che ha accertato l’handicap. Per ulteriori informazioni e dettagli, potete leggere la circolare qui.

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